Normativa
Legge 11 giugno 2004, n. 147
testo in vigore dal: 30-6-2004La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.
Art. 2.
1. La circoscrizione territoriale della
provincia di Fermo e' costituita dai seguenti comuni:
Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone,
Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di
Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone,
Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto,
Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo,
Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte
Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone,
Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto
San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in
Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre
San Patrizio.
Art. 3.
1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al
territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non
prima del termine di tre anni e non oltre il termine di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla giunta provinciale previo con-certo con il
commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il
compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le
modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea
medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni
consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo
hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi
della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del
termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di
scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli
Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono
effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo
e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle
elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di
Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni
nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come
delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4.
1. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all' articolo
3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per
l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici
dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili
dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione
delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono
altresi' individuate le procedure per la gestione da parte del
commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese
disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione
degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti
variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo
statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici
dell' amministrazione provinciale nel capoluogo.
Art. 6.
1. 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi
pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi
dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli
Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio
dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti
alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia
di Fermo.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli
affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli
organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere
dalla data del loro insediamento.
Art. 8.
1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2,
e' autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e
2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia edelle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, e' autorizzata la spesa
di 224.585 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 5 e'
autorizzata la spesa di 12.755.841 euro annui a decorrere
dall' anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 900):
Presentato dall'on. Tanoni il 20 giugno 2001. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 agosto 2001, con i pareri delle commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001. Relazione scritta presentata il 1° marzo 2002 (atto n. 900-1126/A - relatore on. Schmidt). Esaminato in aula il 4 marzo 2002 e approvato in un testo unificato con l'atto Camera n. 1126 (on. Zama) il 29 ottobre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2563):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio 2004; il 10, 12, 17, 19, 24 febbraio 2004; 11, 16, 18 e 25 marzo 2004. Esaminato in aula e approvato, il 19 maggio 2004.



